STATUTO del REGISTRO AUTOBIANCHI
COMPRENSIVO DELLE MODIFICHE APPROVATE A MOLETO IL 7/11/2004 DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

art. 1 Costituzione

II REGISTRO AUTOBIANCHI è costituito con Atto Notarile in data 2 Maggio 1999 a Modena, da un gruppo di appassionati e possessori di veicoli AUTOBIANCHI in tutte le versioni prodotte.
Il Sodalizio aderisce all’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) In qualità di Registro Storico di marca e per esso alla Féderation Internationale des Voitures Anciennes (F.I.V.A.), condividendone l’attuale Statuto e le eventuali variazioni, modifiche ed estensioni od aggiornamenti futuri dello stesso, ora per allora accettati. Il Registro Autobianchi aderisce inoltre ai principi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) condividendone le finalità e gli scopi etici e culturali.

Sede legale
L’associazione ha sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 73. Il presidente ha mandato di effettuare gli atti necessari allo spostamento della sede legale.

art. 2 Scopi

II Registro non ha alcuna finalità di lucro ed è apolitico. I suoi scopi sono:
a) riunire quanti desiderano praticare e diffondere la ricerca, l’acquisto, il corretto restauro, la conservazione, la manutenzione e l’uso dei veicoli AUTOBIANCHI di interesse storico o collezionistico;
b) mantenere in uso i veicoli del soci del Registro promuovendone la ricerca per il restauro e la conservazione, favorire il reperimento dei pezzi di ricambio e lo scambio di notizie tecniche di interesse comune;
c) promuovere lo studio delle autovetture e dei veicoli commerciali di marca AUTOBIANCHI e inoltre tutto quanto attiene alla passata presenza del marchio AUTOBIANCHI in Italia e all’estero;
d) catalogare e classificare i veicoli AUTOBIANCHI esistenti a livello internazionale e redigere un apposito registro in cui verranno annotate le varie caratteristiche secondo le modalità di legge – la classificazione avverrà per modello con tutte le serie e modelli speciali prodotti – il Registro sarà tenuto da un Conservatore de! Registro e coordinato da un Comitato Tecnico, sarà organizzato da un apposito regolamento;
e) tenere i contatti con i Club di modello di marca Autobianchi presenti nel mondo;
f) raccogliere qualsiasi tipo di documentazione, sia essa carta stampata, foto depliant, video o filmati riguardanti la marca AUTOBIANCHI – formare una biblioteca con libri e riviste specializzate nel settore veicoli d’epoca – la consultazione è riservata al Soci e sarà stabilita dal Consiglio Direttivo; tale materiale è di proprietà del Registro e verrà annotato in ordine di acquisizione
g) il materiale verrà raccolto presso il Centro Documentazione gestito dal Responsabile della Documentazione la cui sede viene stabilita dal Consiglio Direttivo;
h) promuovere ed indire manifestazioni di carattere storico – culturale o sportivo, mostre, raduni, concorsi, gare nazionali ed estere inerenti ai veicoli d’epoca in collaborazione con altri Enti, Club e sponsor italiani ed esteri.

art 3 Marchio sociale

II Registro è dotato di marchio per la propria identificazione.
Il marchio è composto da un simbolo – con cui è stata identificata l’AUTOBIANCHI – costituito da una lettera A in grande stilizzata da un triangolo all’interno di un cerchio. Sotto II marchio comparirà Ia scritta Registro e “AUTOBIANCHI” così come in uso all’epoca. I colori sociali sono per il marchio A: argento – per il logo AUTOBIANCHI: blu.

Nel caso di stampa ad un colore entrambi potranno essere riprodotti in colore nero.
Tale marchio era stato definito all’atto della concessione del contratto di licenza d’uso del marchio depositato “AUTOBIANCHI”, contratto che il Sodalizio aveva chiesto ed ottenuto dalla proprietaria FIAT Auto S.p.A. di stipulare. II marchio suddetto sarà utilizzato dal Registro per tutto il periodo di validità della licenza, a titolo non oneroso, e per gli scopi previsti del presente Statuto, essendone escluso ogni sfruttamento commerciale. Il Sodalizio, per esso i soci e gli Organi nominati per l’organizzazione e il controllo, si impegnano con il presente Statuto a non mettere in pratica nessuna attività in contrasto con la tutela del marchio, anzi da parte del socio, speciale cura dovrà essere posta nell’uso o riproduzione del nome e/o marchio AUTOBIANCHI, dato che deve essere un vanto l’appartenenza a tale Registro.
II Presidente e il Comitato di Presidenza ne sono i diretti responsabili.

art. 4 Organi dell’Associazione

Gli organi del Registro Autobianchi sono:
– l’Assemblea del Soci;
– il Consiglio Direttivo Nazionale;
– il Presidente,
– il Segretario Tesoriere;
– il Conservatore del Registro;
– il Responsabile della Documentazione
– il Comitato di Presidenza;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative sono:
– elettive per: Consiglieri, Probiviri, Revisori dei Conti;
– elettive da parte del Consiglio Direttivo per Presidente, Vice – Presidente
– elettive o di nomina da parte del Consiglio Direttivo per Segretario e Tesoriere, Conservatore del Registro, Responsabile della Documentazione.

Esse non comportano remunerazioni di alcun genere, fatta ovviamente eccezione per spese vive documentate (es. viaggi) in riferimento ad iniziative decise del Consiglio o per l’attività della Commissione Tecnica del Registro o della Documentazione.

art. 5 Assemblee dei Soci

Composizione
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del Registro. Fanno parte con diritto di voto, sia dell’Assemblea Ordinaria sia dell’Assemblea Straordinaria, tutti soci che hanno provveduto al versamento della quota annuale relativa all’anno precedente, che risultano in regola con la quota in corso al momento dell’assemblea e per i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.

Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Nazionale Ordinaria del Soci si tiene almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente.

Poteri dell’Assemblea Ordinaria:
a) Indice ogni quattro anni l’elezione del Consiglio Direttivo;
b) delibera sul conti annuali consuntivi e preventivi di gestione presentati da tale Consiglio e sulla destinazione dei residui attivi di gestione;
c) ratifica i regolamenti del Registro proposti dallo stesso Consiglio;
d) decide su tutte le questioni poste all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci.

Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria del Soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi l’opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un decimo del Soci a norma dell’art. 20 C.C.

Poteri dell’Assemblea Straordinaria:
– a) Modifica lo Statuto
– b) Demanda al Consiglio Direttivo le decisioni sullo scioglimento dell’associazione e nomina il o i liquidatori, dopo aver sentito il parere vincolante dei Soci Fondatori.
– c) In caso di scioglimento destina il patrimonio sociale residuo

I soci riuniti in Assemblea non possono modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dal precedente articolo 2 dello Statuto.

Funzionamento delle Assemblee
Le assemblee ordinaria e straordinaria si possono svolgere:

– a) in un luogo fisico stabilito dal Presidente dopo comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, inviata per posta ordinaria almeno trenta giorni prima dell’adunanza. Essa potrà essere convocata anche fuori della sede sociale. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci con diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero del presenti. La data e l’ora di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori. In ogni caso sarà presente il Presidente del Consiglio o, in sua assenza, il Vice – Presidente. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci maggiorenni presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio. Ogni Socio può presentare non più di cinque deleghe. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Le modalità di votazione verranno fissate di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea.
Le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

– b) tramite corrispondenza (Referendum), se così dispone il Presidente all’atto della convocazione, sentito anche il parere del Consiglio.
Nel caso di Referendum devono essere inviate ai soci le proposte da votare allegando una scheda per il voto. Le modalità operative, il luogo di consegna e le date per la votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente sentito anche il parere del Consiglio.
Si potrà procedere all’apertura delle buste contenenti le votazioni passati quindici giorni dopo il termine ufficialmente fissato quale scadenza per il voto, in modo da consentire l’arrivo delle buste spedite all’ultimo momento. Ai fini dell’accettazione delle buste, varrà la data del timbro postale di spedizione che non dovrà essere comunque successiva a quella ufficialmente fissata quale scadenza per il voto. I soci, su loro iniziativa, potranno effettuare la spedizione per raccomandata. In ogni caso, eventuali voti pervenuti oltre il quindicesimo giorno a decorrere dalla scadenza ufficiale non potranno essere presi in considerazione.

Le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci che hanno risposto al Referendum.
I Referendum riguardanti i rinnovi delle cariche sociali devono essere preceduti da una comunicazione rivolta ai soci eleggibili i quali potranno presentare la loro candidatura corredata da curriculum personale, che verrà inviato a tutti i soci con diritto al voto.

Delle votazioni per i rinnovi delle cariche sociali verrà stilata graduatoria; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti dai soci che hanno risposto al Referendum.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea ed eventualmente dagli scrutatori. Copia di tale verbale verrà inviata a tutti i Soci che hanno provveduto al versamento della quota annuale.

art. 6 Soci

II numero del Soci è illimitato.
Sono Soci le persone, Società od Enti Italiane o straniere, che condividono le finalità del Registro e contribuiscono alla loro realizzazione.
Fermo restando quanto riportato al successivo capitolo Esclusione è comunque facoltà del Consiglio Direttivo non accettare o non rinnovare l’iscrizione dei soci o aspiranti soci.
Tutti i soci possono essere Soci di altre Associazioni italiane o straniere similari o affini.
Dopo aver presentato un’apposita scheda anagrafica associativa firmata, al socio verrà rilasciata una tessera di riconoscimento.

Le quote associative devono essere versate entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Esclusione:
a) per morosità
I Soci non in regola con il versamento della quota verranno sospesi dalla loro qualifica. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione nei confronti del Registro, verranno esclusi. I soci non in regola con il versamento delle quote nelle more dei 3 mesi di sospensione non hanno elettorato né attivo né passivo e non possono svolgere funzioni inerenti alla loro qualifica associativa.
b) per comportamento scorretto
Il Socio nell’ambito della vita sociale del Registro deve tenere una condotta morale e civile. Il Socio, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità e al decoro del Registro Autobianchi o della vita associativa o trasgressione alle norme statutarie, può venire sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Collegio del Probiviri, il quale sentite le parti può procedere per un ammonimento orale o scritto, alla sospensione dall’attività del sodalizio per un massimo di tre anni, per la radiazione dal Sodalizio.

Recesso:
I soci Ordinari o Sostenitori che intendano recedere volontariamente devono comunicare – per iscritto a mezzo raccomandata A.R. indirizzata direttamente al Presidente del Sodalizio – le loro dimissioni le quali devono pervenire entro il 30 novembre dell’anno in cui risultano ancora soci.

Rimborsi:
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Riammissione
Il socio dimissionario potrà rientrare a far parte del Registro pagando la quota prevista per i nuovi soci. La riammissione è a discrezione del Consiglio Direttivo.
Per il socio escluso la riammissione, su domanda dell’interessato, è a discrezione del Consiglio Direttivo. In caso di accettazione della domanda egli potrà rientrare a far parte del Registro pagando la quota prevista per i nuovi soci.

Art. 7 Tipologie di Soci

I Soci possono essere: Fondatori – Onorari – Onorari a Vita – Sostenitori –Ordinari – Gemellati.
Fondatori :
Sono Soci Fondatori del Registro AUTOBIANCHI, le persone che hanno siglato l’Atto Costitutivo dell’Associazione. Hanno diritto al voto. Sono tenuti al versamento della quota sociale.
Onorari:
Sono Soci Onorari le persone, Enti, Società ed Associazioni, che abbiano acquisito meriti speciali nel campo del motorismo storico e d’epoca, o che abbiano con il loro operato contribuito a quanto stabilito all’art. 2. in particolare con opere e studi alla storia dell’Autobianchi. La qualifica viene concessa dal Consiglio Direttivo; non obbliga ad alcun versamento per quota sociale e non dà diritto al voto ma dà diritto di eleggibilità alle cariche sociali.
Onorari a Vita:
Tutti i soci che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, facciano parte dell’Associazione da almeno 10 anni ininterrottamente, al termine dell’anno sociale corrispondente, su richiesta del socio e successiva delibera del Consiglio Direttivo, verranno nominati “Soci a vita” e non saranno più tenuti al versamento delle quote associative. Potranno essere chiamati dal Consiglio a far parte delle Commissioni Tecniche.
Gli ex Presidenti del Registro AUTOBIANCHI, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, saranno dichiarati “Soci a vita”, saranno esentati dal pagamento delle quote associative annue, conserveranno il diritto di voto e la eleggibilità alle cariche sociali.
Sostenitori:
Sono Soci Sostenitori le persone, Enti, Società ed Associazioni che si dimostrano particolarmente interessate allo svolgimento dell’attività del Registro contribuendo in modo rilevante con sovvenzioni e/o con apporti qualificanti al suo sostentamento, hanno diritto al voto e gli stessi obblighi dei soci ordinari. Sono tenuti al versamento della quota sociale.
Ordinari:
Sono Soci Ordinari persone, Enti, Società ed Associazioni stabilmente e continuativamente interessati agli scopi sociali. La loro ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. Dovranno versare la quota annualmente fissata. Hanno diritto al voto. Sono tenuti al versamento della quota sociale.
Gemellati:
Sono Soci Gemellati le persone che facciano parte di uno degli Enti, Società od Associazioni continuativamente interessate agli scopi sociali le quali, per questo motivo, abbiano sottoscritto uno speciale accordo di collaborazione continuativa approvato dal Consiglio Direttivo del Registro, che preveda lo svolgimento di attività in favore di tutti i soci. Sono considerati soci gemellati anche i singoli che, pur facendo parte di un Club che non ha sottoscritto nessun accordo, si impegnino in proprio ad una forma di collaborazione idonea. La loro ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. Dovranno versare la quota annualmente fissata. Hanno diritto al voto.
In caso di cessazione o disdetta dell’accordo di collaborazione i soci gemellati diventano soci ordinari e sono soggetti al versamento della relativa quota sociale.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra Il Sodalizio ed è composto da 7 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci.
AI suo interno il Consiglio Direttivo elegge un Presidente e un Vice-Presidente, e nomina un Segretario Tesoriere, un Conservatore del Registro e un Responsabile della Documentazione, formanti il Comitato di Presidenza.
Al Comitato di Presidenza è demandata l’esecuzione delle delibere del Consiglio. Ciascun Consigliere non facente parte del Comitato di Presidenza assumerà responsabilità operative per le diverse sezioni di modello, attività di cui il Registro si occupa.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni ed entra in carica nello stesso anno in cui si sono svolte le elezioni. Alla scadenza del mandato il Consiglio Direttivo può essere riconfermato per gli anni successivi. I membri restano in carica fino a revoca o dimissioni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, o nel caso di cessazione della carica di uno o più Consiglieri per qualsiasi motivo, se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, esso viene integrato con la cooptazione del Soci che immediatamente seguono in graduatoria nelle ultime elezioni. Anche in presenza di cessazioni e anche non avvalendosi della cooptazione il Consiglio avrà efficacia sempre che i restanti componenti, indipendentemente dal numero, ritengano di riuscire a garantire il funzionamento del sodalizio. Nessun compenso è previsto per tali cariche che sono da intendersi onorifiche. Potranno però essere rimborsale le spese sostenute e autorizzate con documentazione per raggiungere gli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo ha piena capacità deliberativa per tutte le questioni che non siano di specifica competenza dell’Assemblea dei Soci, di cui è interprete ed esecutore, è inoltre investito di tutti i poteri di ordinarla e straordinaria amministrazione del Registro e ne attua gli scopi prefissi all’art.2 del presente Statuto. Nomina gli organismi di gestione del Sodalizio. Elabora i regolamenti che ritiene opportuni per l’organizzazIone della vita associativa. Le sedute del Consiglio Direttivo avranno potere deliberativo, quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto e le decisioni sono adottate a maggioranza del presenti; in caso di parità prevale Il voto di chi presiede. Normalmente il voto del Presidente e del Vice Presidente sono pari al voto di ciascun Consigliere,

Il Consiglio è preseduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, In assenza dì entrambi dal più anziano di età del Consiglieri. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Segretario della riunione e dal Presidente.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario e almeno due volte all’anno, su iniziativa del Presidente o di almeno quattro Consiglieri.
Il Consiglio, qualora argomenti e possibilità lo consentano, può anche svolgersi attraverso teleconferenze o consultazioni telefoniche, via lettera, e-mail o simili. In questi casi i componenti potranno utilizzare strumenti scritti per la votazione degli argomenti mediante invio diretto al Presidente. La mancata risposta di un componente nei termini fissati di volta in volta equivarrà all’astensione dal voto.

Il Consiglio delibera in ordine al consuntivo, nonchè sull’ammontare della quota sociale. Decade dalla carica di Membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente ingiustificato a più di due riunioni consecutive nel corso dell’anno o che, in caso di votazione a distanza, non abbia risposto per più di 4 volte nel corso dell’anno.

Art-9 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta, ed in sua assenza il Vice Presidente, legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza. Esegue o fa eseguire le delibere delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica così come previsto per il mandato del Consiglio Direttivo, entrano in carica nello stesso anno in cui si sono svolte le elezioni e potranno essere rieletti per i mandati successivi.

art. 10 Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere è eletto o nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica così come previsto per il mandato del Consiglio Direttivo. Alla scadenza può essere riconfermato per i mandati successivi. Può essere revocato e sostituito dal Consiglio Direttivo nel corso del mandato.
Il Segretario Tesoriere rappresenta l’ Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito.

Tali conti sono intestati all’Associazione ed i documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario Tesoriere in forza di delega del Presidente.
Gli Istituti di Credito saranno scelti dal Consiglio Direttivo dove saranno depositati i fondi occorrenti per l’ordinaria gestione del Sodalizio.
Il Segretario Tesoriere provvede inoltre alla preparazione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti e a quant’altro necessario per il buon andamento amministrativo del Registro nel rispetto del regolamento amministrativo predisposto dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto. Il Segretario Tesoriere può nominare tra i soci uno o più aiutanti per le funzioni normali di segreteria.

art. 11 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Tesoriere, dal Responsabile della Documentazione e dal Conservatore del Registro. Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea del Soci. L’operato del Comitato di Presidenza è ratificalo dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario.

art. 12 Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è formato dal Conservatore del Registro eletto o nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica così come previsto per il mandato del Consiglio Direttivo. Alla scadenza può essere riconfermato per i mandati successivi. Il Conservatore può essere nominato con preferenza tra i Commissari Tecnici in carica nei mandati precedenti. Può essere revocato e sostituito dal Consiglio Direttivo nel corso del mandato. E’ facoltà del Conservatore, sulla base delle spiccate qualità tecniche in campo motoristico e in particolare della marca Autobianchi, nominare nel corso del suo mandato, sentito il parere dei Consiglieri, dei nuovi Commissari Tecnici, che lo aiuteranno nel lavoro di censimento e registrazione offrendo informazioni e consulenze ai soci per il restauro del loro veicoli.
E’ compito dei proprietari richiedere la registrazione dei propri veicoli. Per l’iscrizione è richiesta una fotocopia della prima pagina del libretto di circolazione (specifiche tecniche: n° telaio, tipo di motore, ecc.) e delle foto del veicolo. Tutte le fotografie e la documentazione fornita non verranno restituite. Sarà facoltà del Conservatore richiedere ulteriore documentazione. A seguito della registrazione verrà fornito su richiesta del socio un adesivo o una targa con numero progressivo di iscrizione. Questo numero potrà essere posto sul veicolo.
Il Conservatore sarà coadiuvato da uno o più responsabili di modello formando il Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico periodicamente indirà delle riunioni tecniche per lo studio dei vari modelli AUTOBIANCHI con la finalità di preparare i tecnici per informazioni tecniche e restauro. Potranno venire rilasciate dai Tecnici esperti valutazioni valide anche per la copertura assicurativa.
Tali valutazioni, le consulenze, i servizi tecnici, targhe e adesivi sono riservati esclusivamente ai soci in regola.
Il Conservatore del Registro coadiuvato dai Commissari Tecnici curerà i rapporti con l’ASI al fine di omologare le vetture, e i rapporti con altri club Autobianchi o di modello a livello internazionale al fine di censire tutti i veicoli ancora esistenti. Potranno entrare a far parte del Comitato i Soci residenti all’estero, i quali nomineranno tra loro un responsabile per la nazione di appartenenza.

art. 13 Responsabile della Documentazione

Il Responsabile della Documentazione è eletto o nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica così come previsto per il mandato del Consiglio Direttivo. Alla scadenza può essere riconfermato per i mandati successivi. Può essere revocato e sostituito dal Consiglio Direttivo nel corso del mandato.
E’ compito del Responsabile della Documentazione catalogare e conservare qualsiasi tipo di documentazione raccolta, sia essa carta stampata, foto depliant, video o filmati riguardanti la marca AUTOBIANCHI – formare una biblioteca con libri e riviste specializzate nel settore veicoli d’epoca. Egli coordinerà anche la registrazione su supporto informatico del materiale suddetto.
Promuoverà, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, la consultazione della documentazione da parte dei Soci ai quali è riservata.
Promuoverà la raccolta di nuova documentazione anche attraverso contatti con biblioteche e musei pubblici e privati e sarà responsabile della conservazione del materiale, ivi compreso quello che potrà essere fornito a nolo o semplice visione dai soci o da terzi.
Il Responsabile della Documentazione manterrà ed aggiornerà il libro di inventario dei beni acquisiti dal Registro annotandoli in ordine di acquisizione.
Il Responsabile della Documentazione conserverà in un apposito contenitore che tuteli la riservatezza dei dati contenuti i documenti e i dati personali forniti dai soci ed ha facoltà di verificare il corretto e riservato utilizzo di tali dati e documenti da parte di Consiglieri o soci incaricati di svolgere mansioni per le quali ne occorra la disponibilità. Il luogo della conservazione è stabilito dal Consiglio Direttivo; il Responsabile della Documentazione ha la diretta gestione.
Il Responsabile della Documentazione può nominare tra i soci uno o più aiutanti per l’espletamento delle sue funzioni.
La carica di Responsabile della Documentazione non è compatibile con altre cariche all’interno del sodalizio.

art. 14 Collegio dei Probiviri

Il Collegio del Probiviri è formalo da tre membri eletti dai Soci secondo le norme del Regolamento elettorale. l Probiviri sono eletti tra i soci e durano In carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri esprime giudizi su richiesta del Consiglio Direttivo o del Soci o terzi secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente Statuto.
l membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche nell’ambito del Sodalizio, né essere legati da rapporti di parentela coniugio o affinità con i Consiglieri.

art. 15 Collegio Revisori dei Conti

Il Collegio Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dai Soci, secondo le norme del Regolamento elettorale. I Revisori sono eletti tra gli iscritti all’elenco dei Soci e durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti deliberano a maggioranza, motivando le loro decisioni. I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alla prima riunione del Consiglio Direttivo e vengono altresì convocati dal Presidente o da chi ne fa le veci, per assistere a tutte le riunioni nelle quali si discutono i rendiconti e situazioni finanziarie dell’Associazione.
l membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche nell’ambito del Sodalizio, né essere legati da rapporti di parentela coniugio o affinità con i Consiglieri. La candidatura al Collegio Revisori dei Conti è subordinata alla presentazione di un curriculum personale dal quale risulti l’idoneità alla carica. Qualora tra i soci non emergesse un numero di candidature giudicate idonee dal Consiglio Direttivo e sufficiente a formare il Collegio esso sarà considerato inoperante ed il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi di un qualificato professionista esterno all’associazione al fine di far svolgere ad esso le stesse mansioni. Allo stesso modo si potrà operare qualora il Collegio divenisse inoperante durante il periodo del proprio mandato.

art. 16 Quote associative e patrimoni

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali annuali, da eventuali beni immobili che sono o diventano di proprietà del Sodalizio, da donazioni, contributi volontari, lasciti e sponsorizzazioni e dai residui attivi di gestione accantonati.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento della quota associativa è riferito all’anno solare di versamento. Se l’iscrizione del socio avviene nell’ultimo trimestre dell’anno il pagamento della quota vale dalla data del pagamento e per l’anno successivo.

Le quote associative devono essere versate entro il 31 Gennaio di ogni anno.
E’ facoltà dei soci versare contributi integrativi destinati ai fini sociali.
I contributi potranno essere utilizzati per formare l’archivio tecnico (libri, cataloghi, pubblicazioni, etc.). I fondi raccolti dalle quote sociali saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento dell’attività sociale, secondo le deliberazioni vincolanti dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà deliberare contribuzioni integrative da parte dei Soci. Entro il 30 Aprile successivo alla fine di ogni esercizio sociale verrà compilato il bilancio consuntivo e quello preventivo. I Soci Fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione hanno versato una quota una tantum per formare una cassa sociale. I Soci Fondatori – in caso di recesso – hanno diritto dì ritirare le proprie quote senza pretendere alcun interesse, non prima di tre anni dalla data di fondazione.
Il patrimonio del Registro deve essere inventariato in un apposito libro.

art 17 Scioglimento

Lo scioglimento del Registro Autobianchi dovrà essere deliberato da almeno 4/5 dei soci formanti il Consiglio. Prima di tale decisione il Consiglio dovrà convocare un’Assemblea Straordinaria di tutti i soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio sociale, una volta pagate le passività, sarà devoluto ad una o più iniziative affini a quella del Registro, ad esclusione di quanto sia stato donato con la clausola di restituzione al donante.

art. 18 Controversie

Le controversie che dovessero insorgere all’interno del Registro tra Soci e tra questi e il Registro o suoi Organi, saranno deferite ad un Collegio dei Probiviri. In caso di prosieguo della controversia, ogni definitiva decisione sarà rimessa all’arbitrato di un Collegio composto da tre membri di cui due nominati dalle due parti in causa e il terzo dai due Arbitri cosi eletti o, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del tribunale di pertinenza alla sede del sodalizio. Il Collegio funzionerà secondo quanto previsto dagli art. 810 e seguenti C.P.C.

art. 19 Accettazione

Presentando la domanda di associazione il Socio dichiara di conoscere ed accettare il presente Statuto di cui si impegna ad accettare e osservare le norme come pure quelle dei regolamenti presenti e futuri emanati dal Consiglio Direttivo, ad accettare di sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri, al pagamento nei tempi previsti delle quote associative annualmente stabilite. Egli accetta inoltre di esonerare il Sodalizio da ogni responsabilità civile e morale per la sua partecipazione alle attività sociali.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore in materia.

Norma transitoria – Socio gemellato
Al fine di poter divulgare ulteriormente la proposta ai soci singoli ed ai Club gemellati, fare i necessari nuovi incontri e dar modo a tutti di riflettere sulla validità e convenienza di essere ufficialmente soci “gemellati”, l’iniziativa decorrerà dal 2006 con formalizzazione degli accordi entro il 30/9/2005.
Nel frattempo ognuno rinnoverà l’associazione come fatto fino ad ora.